Novità sulla formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni

 

Il 21 dicembre 2011 è stato firmato un nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro. Scopo di tale accordo è stato fare chiarezza e mettere ordine su alcuni aspetti riguardanti nello specifico la formazione RSPP per datore di lavoro e la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. Di seguito troverai un sunto dei punti salienti dell’Accordo Stato-Regioni.

Formazione RSPP per datore di lavoro

L’Accordo Stato-Regioni per la formazione RSPP dedicata al datore di lavoro ha precisato alcuni punti salienti:

  • Requisiti dei docenti: a questo proposito si è in attesa di ulteriori precisazioni, ad ora il formatore dovrà dimostrare di avere un’esperienza minima di 3 anni nell’ambito della formazione sulla sicurezza sul lavoro.
  • Organizzazione dei corsi: ogni corso deve avere esplicitato un organizzatore, che può essere anche lo stesso datore di lavoro. Dovranno essere accettati un massimo di 35 partecipanti e dovrà essere tenuto un registro delle presenze. Infatti potranno accedere al test finale solo coloro i quali hanno fatto un massimo del 10% delle ore previste di assenze.
  • Metodologia di apprendimento: viene richiesto un equilibrio fra lezioni teoriche e pratiche, queste ultime utili a sviluppare le capacità di problem solving e a far affrontare casi concreti ai partecipanti. Viene inoltre prevista ufficialmente dall’Accordo Stato-Regioni la formazione in modalità FAD per i moduli 1 e 2.
  • Percorso formativo: per la formazione RSPP rivolta al datore di lavoro si distinguono diversi percorsi a seconda del grado di rischio rilevato in azienda. Nello specifico:
    • Rischio basso: 16 ore;
    • Rischio medio: 32 ore;
    • Rischio alto: 48 ore.

    Per ogni percorso sono stati previsti quattro moduli, come anticipato i primi due possono essere seguiti anche attraverso corsi online:

    • Modulo 1 : normativo-giuridico;
    • Modulo 2: gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza;
    • Modulo 3: tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;
    • Modulo 4: relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.
  • Valutazione: al termine del corso, e solo dopo aver frequentato il 90% delle ore previste, i partecipanti potranno accedere al test finale che servirà a valutare il reale apprendimento delle materie studiate e ricevere quindi, al superamento dell’esame, l’attestato per svolgere il ruolo di RSPP.
  • Aggiornamento: per la formazione RSPP per il datore di lavoro è previsto un aggiornamento quinquennale. Anche in questo l’Accordo Stato-Regioni per la formazione relativa all’aggiornamento distingue in base al grado di rischio:
    • Rischio basso: 6 ore;
    • Rischio medio: 10 ore;
    • Rischio alto: 14 ore;

Formazione per lavoratori, preposti e dirigenti

L’Accordo Stato-Regioni per la formazioni di lavoratori, preposti e dirigenti ha apportato le seguenti modifiche e conferme:

  • Requisiti dei docenti: come per la formazione RSPP, in attesa di ulteriori specifiche, i formatori devono dimostrare di avere almeno 3 anni di esperienza nell’insegnamento delle materie inerenti alla sicurezza sul lavoro.
  • Organizzazione dei corsi: anche in questo caso il corso deve avere un organizzatore, che può essere il datore di lavoro, e al massimo 35 partecipanti, che non dovranno fare più del 10% di ore complessive di assenze. Nella stesura e scelta dei materiali, oltre che nel corso delle lezioni, bisognerà tenere conto delle differenze culturali e linguistiche che possono presentare i partecipanti.
  • Metodologie di apprendimento: la formazione per i lavoratori viene divisa in generale e specifica per l’attività lavorativa. Viene consentita dall’Accordo Stato-Regioni la formazione in modalità e-learning per quella generale dei lavoratori, per la formazione dei dirigenti e per la formazione dei preposti dal punto 1 al 5.
  • Articolazione della formazione per i lavoratori: come anticipato la formazione per i lavoratori prevede un corso generale della durata di 4 ore sui rischi delle attività lavorativi, viene inoltre previsto un corso integrativo specifico per l’attività lavorativa e differenziato a seconda del grado di rischio dell’azienda, come indicato dal comma 1 lettera b) e al comma 3 dell’art.37 D.Lgs. In particolare 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto.
  • La formazione per il preposto: la formazione prevista per il preposto ha una durata di 8 ore e divise nei seguenti moduli (dall’1 al 5 viene ammessa la formazione a distanza):
    1. principali soggetti della prevenzione aziendale: obblighi, compiti e responsabilità;
    2. relazioni fra i soggetti interni ed esterni del servizio di prevenzione e protezione;
    3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    4. incidenti e infortuni mancati;
    5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione, specialmente rivolte a neoassunti, stranieri e somministrati;
    6. valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
    7. individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
    8. modalità di esercizio del controllo dell’osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro e dell’uso di dispositivi di protezione collettivi e personali.

    Per l’aggiornamento vengono richieste 6 ore di corso quinquennali.

  • Formazione del dirigente: la durata minima della formazione per il dirigente è di 16 ore, suddivisa in 4 moduli, più un corso di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore:
    • Modulo 1 : normativo-giuridico;
    • Modulo 2: gestionale – gestione e organizzazione della sicurezza;
    • Modulo 3: tecnico – individuazione e valutazione dei rischi;
    • Modulo 4: relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori.

    L’Accordo Stato-Regioni per la formazione del dirigente ammette per tutti i moduli la frequentazione di un corso online e lo studio in modalità e-learning.