Opuscolo INAIL sulla formazione per trattoristi

 

L’INAIL ha pubblicato 6 opuscoli informativi sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura, realizzati grazie al gruppo di lavoro costituito da INAIL – Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici; Mipaaf – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III e Coordinamento Tecnico delle Regioni.

I 6 pieghevoli, che possono essere consultati anche online, trattano:

  • Allevamento bovino
  • Allevamento suini
  • Mungitura
  • Patentino trattori agricoli o forestali
  • Revisione periodica delle macchine agricole
  • Deposito, stoccaggio dei prodotti fitosanitari

contatti e preventivi gratuiti

Formazione per trattori agricoli e forestali

Secondo quanto stabilito dall’art. 73 Dlgs 81/08 chiunque utilizzi trattori agricoli o forestali deve essere in possesso del patentino che attesta di aver ricevuto addestramento e formazione per l’uso di tali attrezzature in maniera sicura.

L’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 definisce le modalità con cui deve essere erogata la formazione e quali sono i soggetti interessati.

L’allegato 8 dell’Accordo indica che i corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali hanno una durata che va dalle 8 alle 13 ore e sono composti da:

  • modulo giuridico di 1 ora: normativa su igiene e sicurezza sul lavoro, con attenzione all’uso delle attrezzature di lavoro e responsabilità dell’operatore.
  • Modulo tecnico di 2 ore: categorie di trattori; componenti e dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare; DPI; modalità di utilizzo in sicurezza e tipologie di  rischi presenti.
  • Due moduli pratici (trattori a ruote e trattori a cingoli) di 5 ore ciascuno.

Per ogni modulo occorre superare la verifica finale sulle conoscenze acquisite. Ogni 5 anni sarà necessario seguire un corso di aggiornamento di minimo 4 ore.

Se sussistono dei requisiti di esperienza documentabili il lavoratore può essere esonerato dal corso:

  • Esperienza di utilizzo di almeno due anni
  • I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
  • L’esperienza non deve essere antecedente a 10 anni.

Devono invece seguire il corso e superare i test di verifica:

  • I lavoratori che sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma non posseggono requisiti di esperienza o formazione. Entro il 31/12/2015.
  • I lavoratori che non sono ancora addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma non posseggono requisiti di esperienza o formazione. Prima dell’utilizzo.
  • I lavoratori che hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall’Accordo, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2020.
  • I lavoratori che hanno una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’Accordo, ma con verifica finale, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017.
  • I lavoratori che hanno una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’Accordo, ma senza verifica finale, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017 con verifica dell’apprendimento.
  • I lavoratori che sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e posseggono requisiti di esperienza o formazione. Dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017.

Per approfondire: INAIL – Abilitazione alla guida del trattore