L’INAIL ha pubblicato 6 opuscoli informativi sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura, realizzati grazie al gruppo di lavoro costituito da INAIL – Direzione Centrale Prevenzione – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici; Mipaaf – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III e Coordinamento Tecnico delle Regioni.
I 6 pieghevoli, che possono essere consultati anche online, trattano:
- Allevamento bovino
- Allevamento suini
- Mungitura
- Patentino trattori agricoli o forestali
- Revisione periodica delle macchine agricole
- Deposito, stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Formazione per trattori agricoli e forestali
Secondo quanto stabilito dall’art. 73 Dlgs 81/08 chiunque utilizzi trattori agricoli o forestali deve essere in possesso del patentino che attesta di aver ricevuto addestramento e formazione per l’uso di tali attrezzature in maniera sicura.
L’accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 definisce le modalità con cui deve essere erogata la formazione e quali sono i soggetti interessati.
L’allegato 8 dell’Accordo indica che i corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali hanno una durata che va dalle 8 alle 13 ore e sono composti da:
- modulo giuridico di 1 ora: normativa su igiene e sicurezza sul lavoro, con attenzione all’uso delle attrezzature di lavoro e responsabilità dell’operatore.
- Modulo tecnico di 2 ore: categorie di trattori; componenti e dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare; DPI; modalità di utilizzo in sicurezza e tipologie di rischi presenti.
- Due moduli pratici (trattori a ruote e trattori a cingoli) di 5 ore ciascuno.
Per ogni modulo occorre superare la verifica finale sulle conoscenze acquisite. Ogni 5 anni sarà necessario seguire un corso di aggiornamento di minimo 4 ore.
Se sussistono dei requisiti di esperienza documentabili il lavoratore può essere esonerato dal corso:
- Esperienza di utilizzo di almeno due anni
- I lavoratori autonomi, il datore di lavoro utilizzatore, il lavoratore subordinato possono documentare l’esperienza attraverso una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
- L’esperienza non deve essere antecedente a 10 anni.
Devono invece seguire il corso e superare i test di verifica:
- I lavoratori che sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma non posseggono requisiti di esperienza o formazione. Entro il 31/12/2015.
- I lavoratori che non sono ancora addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma non posseggono requisiti di esperienza o formazione. Prima dell’utilizzo.
- I lavoratori che hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall’Accordo, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2020.
- I lavoratori che hanno una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’Accordo, ma con verifica finale, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017.
- I lavoratori che hanno una formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall’Accordo, ma senza verifica finale, dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2017 con verifica dell’apprendimento.
- I lavoratori che sono già addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e posseggono requisiti di esperienza o formazione. Dovranno seguire un corso di aggiornamento entro il 13 marzo 2017.
Per approfondire: INAIL – Abilitazione alla guida del trattore