Modifiche al Testo Unico introdotte dal DLgs 151/2015

 

Dal 24 settembre 2015 è in vigore il DLgs 151/2015 – Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità –  uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act.

Fra i vari articoli quelli che interessano la semplificazione delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro sono gli artt. 20-21 (Capo III – Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

L’art. 20 modifica l’art. 34 del DLgs 81/08 riguardante lo svolgimento da parte del datore di lavoro del ruolo di addetto al primo soccorso e addetto antincendio anche in aziende con più di 5 dipendenti. Viene infatti abrogato il comma 1-bis e al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione».

Il Dlgs 151/2015 introduce perciò la possibilità di avere tali ruoli da parte del datore di lavoro, il quale dovrà seguire i relativi corsi di primo soccorso e corsi per addetto antincendio, ottenendo la certificazione necessaria anche nei casi in cui l’azienda o l’unità produttiva abbiano più di 5 dipendenti.

L’art. 20 apporta modifiche anche al regime sanzionatorio per alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro

  • Se il datore di lavoro non invia i lavoratori alla visita medica entro i termini previsti dalla sorveglianza sanitaria, l’importo della sanzione (comma 5 lettera e art. 55 DLgs 81/08) raddoppia se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplica se riguarda più di 10 lavoratori.
  • Se il datore di lavoro non fornisce la giusta formazione per lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio e primo soccorso e RLS la sanzione (comma 5 lettera c art. 55 DLgs 81/08) addoppia se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplica se riguarda più di 10 lavoratori.
  • Viene modificato l’art. 87 del DLgs 81/08 riguardante le Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso concernenti le attrezzature di lavoro.
  • Viene modificato l’art. 14 che riguarda la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare e il pagamento delle somme aggiuntive necessarie per revocare il provvedimento di sospensione.
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