Corso dirigente con delega di funzioni


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Il corso per dirigente con delega delle funzioni ha come obiettivo quello di formare il dirigente in merito alle attività necessarie che egli deve mettere in atto secondo quanto disposto dal datore di lavoro.
Vi sono alcuni importanti articoli nel Dlgs.81 che è necessario capire e comprendere quando si parla di “delega di funzioni”, atto che è giuridicamente rilevante.

Articolo 2 del Dlgs 81 che disciplina la figura del dirigente come persona dotata di competenze professionali in grado di attuare le direttive del datore di lavoro e di vigilare sul corretto svolgimento.
Articolo 16 del Dlgs 81 che disciplina, appunto, proprio la delega di funzioni, necessaria al dirigente per poter esercitare le sue funzioni.

La delega di funzioni è ammessa, qualora non sia del tutto esclusa, ma con alcuni limiti e in ogni caso tale delega non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro.
Come sopra indicato, ci sono funzioni non delegabili e sono quelle che l’articolo 17 de Dlgs. 81 disciplina, quali la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Pertanto tutte le altre attività legate alla prevenzione sono di competenza del dirigente che ha ricevuto e accettato la delega di funzioni dal datore di lavoro.

Ricordiamo che i corsi sono organizzati ed erogati ai sensi dell Art. 37 in collaborazione con Organismo Paritetico.