Verifica periodica attrezzature, elenco soggetti abilitati

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2015 il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2015 in cui è reso noto l’elenco dei soggetti privati abilitati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro. Il Decreto Dirigenziale riprende il punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 e richiama l’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 81/08.

Nell’articolo 71 comma 11 del Dlgs 81/08 è stabilito che “il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13“.

Il Decreto Dirigenziale 22 settembre 2015 stabilisce che, articolo 2, l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a partire dalla data di abilitazione. I soggetti abilitati devono riportare in un registro informatizzato la copia dei verbali delle verifiche effettuate.

Gli atti documentali devono essere conservati dai soggetti abilitati per un periodo non inferiore ai dieci anni. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione ogni tre mesi.

Il documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile qui.

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