L’interpello n. 12 del 2015 riguarda l’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro in caso di pesca del corallo. La richiesta è stata inoltrata alla Commissione dall’Associazione Italiana Sommozzatori Corallari e dall’Associazione Imprese Subacquee Italiane.
Le leggi che regolano la pesca subacquea professionale sono il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986 e il DM 249/1987 che però contengono indicazioni generali sullo svolgimento dell’attività, senza soffermarsi nello specifico sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
La Commissione precisa che la pesca subacquea, svolgendosi in mare e non a bordo, non può essere assoggettate al DLgs 271/1999 che disciplina la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili da pesca nazionali, è necessario perciò fare riferimento al Testo Unico DLgs 81/08, quindi:
- Attrezzature e DPI devono essere conformi al Titolo III del DLgs 81/08
- La valutazione dei rischi e le misure di sicurezza devono essere decise dal datore di lavoro in funzione del fatto che la pesca subacquea del corallo è configurabile come attività che comporta rischi particolari per la salute dei lavoratori (Punto 7 Allegato XI DLgs 81/08). Il datore deve perciò ridurre al minimo i rischi particolari con tutte le misure adottabili.
- La norma UNI 11366 pur non essendo un obbligo può essere un ottimo punto di riferimento per ridurre i livelli di rischio e garantire la sicurezza dei lavoratori.
Allegato XI – Lavori con rischi particolari per i lavoratori
L’allegato XI del Testo Unico elenca tutte le attività lavorative che presentano rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori:
- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
- -bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
Fonte: Ministero del Lavoro