L’interpello 15/2015 è stato inoltrato dalla Regione Marche per avere informazioni circa validità del corso di aggiornamento per RSPP avvenuto in ritardo rispetto alla scadenza prevista del 14 febbraio 2008, entro tale data, infatti, stando al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 dovevano essere state già effettuate il 20% delle ore di corso di aggiornamento.
Per rispondere al quesito occorre fare riferimento
- al DLgs 81/08: l’art. 32 stabilisce che per svolgere il ruolo di RSPP occorre essere in possesso di un attestato valido che confermi la frequenza ai corsi di formazione appositi
- all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006: al punto 2.6 viene stabilito che entro il 14/2/2008 dovrà essere svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d’aggiornamento relativo ai macrosettori ATECO di appartenenza.
- all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012: si chiarisce che l’ASPP o il RSPP che non adempiano all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perdano la propria “operatività”.
Tali normative chiariscono perciò che è vero che il 20% delle ore di formazione per l’aggiornamento RSPP dovevano essere state seguite entro il 14 febbraio 2008, ma anche che se così non fosse stato l’RSPP (o l’ASPP) hanno perso solo temporaneamente la loro operatività. Ciò sta a significare che non appena il percorso formativo sia stato completato potranno riprendere a svolgere le funzioni a loro assegnate.