Sebbene la sicurezza sul lavoro abbia sue proprie linee generali che, in primis, si rintracciano nel Testo Unico, D.lgs.81/08, le attività commerciali presentano rischi diversi le une dalle altre o comunque, pur presentando la stessa tipologia di rischio, il livello (alto, basso, medio) può certamente variare e varia in base a diversi fattori.
Con il termine “normativa antincendio” si intende descrivere tutto quel complesso di leggi e circolari il cui scopo è disciplinare la prevenzione del rischio incendio, la formazione, gli attori responsabili di questo specifico aspetto. Tale complesso di norme può variare a seconda dell’attività di cui parliamo, come sopra indicato.
Nel caso specifico della normativa antincendio per i campeggi prendiamo in considerazione il DM 28/2/2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
DM 28/2/2014 e Regola tecnica
Il Decreto ministeriale riguardante i campeggi, che può essere scaricato in formato PDF dal sito dei Vigili del Fuoco a questo link consta di 6 articoli, più la regola tecnica di prevenzione incendi allegata allo stesso.
I 6 articoli, così titolati:
- Campo di applicazione
- Obiettivi
- Disposizioni tecniche
- Applicazione delle disposizioni tecniche
- Commercializzazione CE
- Disposizioni transitorie e finali
Nella regola tecnica, oltre alle definizioni e alla classificazione delle strutture, sono indicati i criteri per attività di nuova costruzione e di attività esistenti
Strutture di nuova costruzione
Vengono indicati i criteri di sicurezza relativi a:
- ubicazione del campeggio, anche in relazione alla tipologia di vegetazione;
- caratteristiche costruttive e resitenza al fuoco;
- misure di evacuazione;
- attività accessorie come locali adibili a depositi;
- servizi tecnologici;
- mezzi e impianti di estinzione incendi;
- impianti di rivelazione e segnalazione e loro caratteristiche;
- segnaletica di sicurezza;
- organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, che prevede anche la formazione e l’addestramento del personale.
Attività esistenti
Per i campeggi, villaggi turistici e simili, la normativa antincendio oltre a prevedere quanto stabilito per le strutture ricettive di nuova costruzione, specifica al Titolo II: “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture turistico ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.”
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Aggiornamento per l’addetto antincendio (rischio basso)