L’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul
Lavoro individua 6 categorie di lavoratori esposti
a maggiore rischio:
1. lavoratori immigrati,
2. lavoratori disabili,
3. lavoratori giovani,
4. lavoratori anziani,
5. donne,
6. lavoratori temporanei.
Nella valutazione dei rischi generalmente si fa riferimento al «lavoratore standard»: lavoratore maschio adulto, di mezza età, di media corporatura, in salute e di madrelingua.
Ciò può portare ad una valutazione parziale dei rischi se non si considerano anche i lavoratori che ricadono al di fuori di tali «limiti standard».
Ad esempio, in fase di progettazione di strumenti ed attrezzature di lavoro si fa riferimento ad un “lavoratore tipo” per peso e statura che rappresenta circa il 95% dei lavoratori.
Ciò significa che il 5% delle persone non rientrano nei parametri adottati ed hanno quindi difficoltà nel trovare misure adatte a loro in termini di dotazioni, di mezzi di protezione, postazioni e piani di lavoro.
Progetto
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri
devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito
secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Il progetto, deve essere firmato da un ingegnere
o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio
della professione.
Dal progetto deve risultare quanto occorre per
definire il ponteggio nei riguardi dei carichi,
delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi
devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli
organi di vigilanza, copia:
— dell’autorizzazione ministeriale
— del progetto
— e dei disegni esecutivi.
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Si intende per dispositivo di protezione individuale,
di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
per il mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Il presente decreto stabilisce l’obbligo di uso.
I DPI devono essere impiegati
— quando i rischi non possono essere evitati
— o ridotti da misure tecniche di prevenzione,
— o ridotti da mezzi di protezione collettiva,
— o ridotti da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro.