La sicurezza sul lavoro in Europa

 

Il nostro paese trova il primo e importante punto di riferimento normativo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel Testo Unico della Sicurezza, DLgs 81/08. Le circolari e i regolamenti anche a carattere locale, integrano e specificano le varie fattispecie prese in esame dal decreto.
Oltre alla normativa nazionale ci sono anche direttive e linee guida europee che ogni Stato deve recepire e fare proprie integrandole con quanto già previsto.

Ci sono sostanziali differenze tra le tipologie di documenti:

  • le Direttive sono documenti a carattere vincolante che gli Stati Membri devono recepire nei tempi previsti;
  • Le Linee guida non sono vincolanti, il loro obiettivo è facilitare l’applicazione delle direttive.

eu-oshagifL’organismo che in Europa si occupa di regolamentare la sicurezza e la salute sul lavoro, attraverso direttive, linee guida e norme, è l’EU-OSHA Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.

La base della normativa europea è quella dataci dall’articolo 153 (ex articolo 137 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che così recita:

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 151, l’Unione sostiene e completa l’azione degli Stati membri nei seguenti settori:
a) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) condizioni di lavoro;
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori;
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5;
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione;
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo 166;
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
j) lotta contro l’esclusione sociale;
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

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