La sicurezza nelle strutture sanitarie è stata oggetto dell’interpello 28/2014 dove si è stabilito che possono esistere le condizioni di subordinazione tra direttore e medico a eccezione di quando questi ricoprono le funzioni di RSPP e medico competente,ruoli dove hanno entrambi diritto alla piena autonomia.
Nello specifico l’Interpello n. 28/2014 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su richiesta formale della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che hanno richiesto chiarimenti sul comma 4 dell’articolo 39 del Dlgs 81/08.
Il comma 4 dispone che il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie per svolgere i suoi compiti in autonomia. Le questioni sollevate dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri relative a questo comma sono le seguenti:
- il medico competente può essere subordinato gerarchicamente, anche lato organizzativo e funzionale, al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)?
- Ponendo questa condizione, il comma 4 dell’articolo 39 viene rispettato?
Questo dubbio è emerso considerando la natura e l’organizzazione del lavoro che spesso viene svolto nelle ASL o nelle aziende private di grandi dimensioni dove il medico competente viene collocato in UOC (Unità operativa complessa) dove il direttore della struttura assume spesso il ruolo di RSPP.
In base a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 12 del Dlgs 81/08 la Commissione per gli Interpelli ha il compito di fornire delle risposte generali su come deve essere applicata la normativa sulla sicurezza e salute nel lavoro, ma non può entrare nel merito delle singole organizzazioni aziendali. Allo stesso tempo però il Dlgs 81/08 illustra in modo dettagliato i compiti e gli obblighi sia dell’RSPP che del medico competente, mettendo in risalto l’autonomia di entrambe le funzioni.
Il primo chiarimento fornito dalla Commissione in relazione ai quesiti posti nella richiesta di interpello è il seguente: l’articolo 17 del Dlgs 81/08 dispone che non è possibile delegare la nomina dell’RSPP e del medico competente perché si tratta di due figure autonome che non possono prevalere l’una su l’altra dal momento che le loro funzioni e aree di responsabilità sono distinte.
Appare evidente, dunque, che in base all’articolo 17 non sia possibile subordinare il medico competente all’RSPP. Alla luce delle delucidazioni sul decreto e della possibilità per la Commissione di fornire indicazioni generali, quest’ultima ha disposto che se esiste una condizione in cui il direttore di una struttura ricopra il ruolo di RSPP e un medico della struttura suo subordinato ricopra il ruolo di medico competente, la relazione di subordinazione può esistere solo per le funzioni che non riguardano i ruoli ricoperti di RSPP e medico competente, per i quali entrambi hanno piena autonomia, garantita dal datore di lavoro.