L’apparato normativo che regolamenta la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, in primis il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, tende a disciplinare in modo piuttosto specifico le diverse fattispecie di inosservanza delle norme. In generale possiamo dire che tutti gli attori che devono concorrere a promuovere la sicurezza sul lavoro eliminando ove possibile eventuali rischi, possono di fatto incorrere in sanzioni qualora fossero inadempienti. Tra questi attori, non solo il datore di lavoro, riconosciuto quale assoluto garante della sicurezza e salute dei suoi dipendenti, o i dirigenti o i preposti, ma anche gli stessi lavoratori possono subire una sanzione.
Fermo restando che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire loro la necessaria informazione e formazione, i lavoratori possono tuttavia, dopo alcuni richiami e/o segnalazioni ripetuti, essere oggetto di sanzioni soprattutto di natura pecuniaria, e non solo, come recita l’articolo 59 del D.lgs 81/08 che si esprime in merito all’inosservanza di quanto descritto nell’articolo 20.
Articolo 59 – Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli
articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3
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