Addetto primo soccorso: cosa fare e cosa evitare

 

Un utente che vuole frequentare online il nostro corso di primo soccorso in azienda ci ha scritto ponendo un quesito la cui risposta potrà essere utile anche a molti altri lettori.
Nella sua email chiedeva:
Vorrei sapere se per gli addetti al primo soccorso rientra anche l’effettuare iniezione intramuscolari di medicinali salvavita (glucagone).

Rispondiamo.
No, il corso che eroghiamo (BLS – Basic Life Support) – valido a tutti gli effetti di legge come corso obbligatorio in azienda – non consente di poter effettuare questo tipo di interventi.
In questo caso possiamo attenerci alla differenza che esiste tra i due concetti: pronto soccorso e primo soccorso, dove è il pronto soccorso a riguardare tutte quelle attività che solo personale medico qualificato può fare.

L’addetto al primo soccorso in azienda deve avere una formazione che gli consenta di agire in modo adeguato e tempestivo, assolvendo ad alcuni compiti specifici che vengono elencati e descritti all’interno del materiale di studio. Questo in linea generale, perché possono di fatto esserci rischi specifici che richiedono una durata e un percorso di studio diversi.

Tra i compiti dell’addetto di primo soccorso, oltre a quello di mantenere la cassetta di primo soccorso e il suo contenuto in condizioni adeguate e conoscere, appunto, il contenuto stesso, egli deve essere in grado di allertare correttamente il pronto soccorso riconoscendo un’emergenza sanitaria.

Nel Testo Unico l’articolo che disciplina il primo soccorso in Azienda è l’articolo 45
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per i l trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

 

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