La formazione nel Testo Unico della Sicurezza

 

La formazione rappresenta uno degli aspetti più importanti del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro perché presuppone una cultura della prevenzione che deve far parte dell’azienda a partire dal datore di lavoro fino ad arrivare ad ogni singolo lavoratore.

Formare ed informare il personale significa dare ai lavoratori gli strumenti per riconoscere i rischi e contribuire a migliorare le condizioni di lavoro, anche attraverso il giusto comportamento e le misure di sicurezza più idonee da seguire.

Da un punto di vista normativo, il Dlgs 81/08 tratta il tema della formazione nei seguenti articoli:

  • articolo 32 comma 6: obbligo di formazione, informazione sul percorso formativo e aggiornamento per gli RSPP(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al servizio prevenzione e protezione);
  • articolo 34 comma 3: obbligo di formazione per il datore di lavoro che vuole ricoprire il ruolo di RSPP, ma solo se non sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’adeguamento pubblicato nell’Accordo del 25/07/2012 (G.U. n. 192 del 18/08/2012);
  • articolo 36 comma 1: obbligo di informazione e aggiornamento di tutti i lavoratori;
  • articolo 37 comma 1: obbligo di formazione e aggiornamento di tutti i lavoratori che sono tenuti a svolgere dei corsi di formazione attraverso gli enti bilaterali. I corsi di formazione devono avere una durata dalle 4 alle 16 ore in base alla classe di rischio nella quale rientra l’azienda;
  • articolo 37 comma 7: obbligo di formazione e aggiornamento per i dirigenti e i preposti;
  • articolo 37 comma 9: obbligo di formazione e aggiornamento per gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione antincendio e gestione delle emergenze, in base a quanto stabilito dal DM 10/03/98;
  • articolo 37 comma 11: obbligo di formazione e aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). La formazione per questa figura ha una durata di 32 ore più altre 12 ore dedicate ai rischi specifici in azienda;
  • articolo 73 comma 4, formazione all’uso delle attrezzature, come ad esempio l’ottenimento del patentino obbligatorio per la guida di gru, carrelli, escavatori, terne, ecc.;

Gli articoli sopraelencati sono quelli in cui vengono affrontati gli aspetti generali, in particolare risulta di grande interesse l’articolo 37, ma il Dlgs. 81/08 entra nel dettaglio in materia di formazione e aggiornamento per tutte le figure professionali come i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori (art. 98), addetti al lavoro con funi (art. 116), addetti montaggio e smontaggio ponteggi (art.136), addestramento per movimentazione manuale dei carichi (art. 169), formazione sui rischi di esposizione al rumore (art. 195), esposizione alla vibrazione (art. 203), agenti cancerogeni e mutageni (art. 239), informazione e formazione per l’esposizione all’amianto (art. 257 e 258), informazione e formazione per l’esposizione ad agenti biologici (art. 278) e atmosfere esplosive (art. 294 bis).

Un aspetto importante che è doveroso sottolineare quando si parla di formazione nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è dato dall’apporto fornito alla normativa dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Le integrazioni apportate con questi accordi riguardano:

  • l’obbligo di formazione per tutti i lavoratori, compresi gli stagisti e i volontari che essendo presenti in azienda svolgono di fatto attività lavorativa;
  • il monte ore minimo e massimo per la durata dei corsi di formazione;
  • le specifiche sulle modalità di frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento;
  • le caratteristiche e i requisiti che devono avere i formatori che svolgono attività di docenza nei corsi di formazione.

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