Pubblicati il 2 novembre 2015 sul sito del Ministero del Lavoro cinque nuovi interpelli riguardanti la sicurezza sul lavoro:
- 6/2015 – Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP
- 7/2015 – Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
- 8/2015 – Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
- 9/2015 – Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
- 10/2015 – Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999
6/2015 – Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP
Il quesito è stato inoltrato da Federazione Anie in merito alla formazione RSPP in funzione del macrosettore ATECO. La Federazione chiede come deve comportarsi un’azienda che dopo l’Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 ha cambiato macrosettore di appartenenza.
La Commissione risponde che per individuare il modulo B a cui deve partecipare l’RSPP di un’azienda che si trova in tale situazione è necessario consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002 presenti sul sito Istat.
7/2015 – Istituto della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008
Il quesito è stato inoltrato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla delega di funzioni prevista dall’art. 16 del DLgs 81/08. In particolare si vuole sapere se il soggetto delegato può rifiutare la nomina da parte del datore di lavoro o se è costretto ad accettarla.
L’articolo 16 individua tutte le caratteristiche che deve possedere ilò soggetto che viene delegato dal datore di lavoro a svolgere le sue funzioni (a eccezione della nomina dell’RSPP e della valutazione dei rischi). Fra tali indicazioni la lettera e) prescrive che l’accettazione del ruolo avvenga in forma scritta da parte del delegato. Ciò implica che quest’ultimo può rifiutare la nomina.
8/2015 – Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente
La CISL ha inoltrato un interpello per avere chiarimenti riguardanti l’applicazione della normativa sulla sorveglianza sanitaria e sulle visite mediche sul lavoro:
- per poter richiedere una visita medica un lavoratore deve essere già sottoposto a sorveglianza sanitaria (anche se per altri rischi) oppure può essere richiesta da un qualsiasi lavoratore?
- il medico competente deve effettuare la sorveglianza presso i luoghi di lavoro a prescindere dalla presenza di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?
Al primo quesito la Commissione risponde che qualsiasi lavoratore può fare richiesta di visita medica, sarà il medico competente a decidere se accogliere o no tale richiesta, in funzione di quanto previsto dal comma 1 lettera b) e comma 2 lettera c) art. 41 DLgs 81/08.
Per il secondo quesito la Commissione afferma che il sopralluogo da parte del medico competente deve essere collegato alla collaborazione con datore di lavoro e RSPP per la valutazione dei rischi, perciò i luoghi di lavoro visitati dal medico competente saranno tutti quelli collegati in qualche modo a questo compito e non tanto alla presenza o meno di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
9/2015 – Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) chiede alla Commissione se le modalità di aggiornamento del formatore sulla sicurezza sul lavoro debbano essere in alternanza 3 anni di docenza e 3 anni di corsi di aggiornamento, in riferimento all’uso del termine alternativamente nel DI 06/03/2012.
La Commissione risponde che nel decreto viene lasciata libertà di scelta al formatore per il proprio aggiornamento, potrà quindi decidere se frequentare almeno 24 ore di seminari, convegni o corsi riguardanti l’area tematica di competenza e organizzati da soggetti autorizzati secondo l’art. 32 DLgs 81/08 oppure se effettuare un minimo di 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.
L’aggiornamento dovrà avvenire ogni 3 anni e non viene richiesta l’alternanza delle due opzioni.
10/2015 – Applicazione del DPR 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinati – al d.lgs. n. 272/1999
L’interpello è stato inoltrato da Confindustria in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale“, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.
La Commissione risponde che anche se il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire, durante le operazioni ”di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, la sicurezza dei lavoratori, viene esclusa l’applicabilità del DPR n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal DLgs 272/1999.