La normativa antincendio per i campeggi

 

Sebbene la sicurezza sul lavoro abbia sue proprie linee generali che, in primis, si rintracciano nel Testo Unico, D.lgs.81/08, le attività commerciali presentano rischi diversi le une dalle altre o comunque, pur presentando la stessa tipologia di rischio, il livello (alto, basso, medio) può certamente variare e varia in base a diversi fattori.
Con il termine “normativa antincendio” si intende descrivere tutto quel complesso di leggi e circolari il cui scopo è disciplinare la prevenzione del rischio incendio, la formazione, gli attori responsabili di questo specifico aspetto. Tale complesso di norme può variare a seconda dell’attività di cui parliamo, come sopra indicato.
Nel caso specifico della normativa antincendio per i campeggi prendiamo in considerazione il DM 28/2/2014Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

DM 28/2/2014 e Regola tecnica

Il Decreto ministeriale riguardante i campeggi, che può essere scaricato in formato PDF dal sito dei Vigili del Fuoco a questo link  consta di 6 articoli, più la regola tecnica di prevenzione incendi allegata allo stesso.

I 6 articoli, così titolati:

  1. Campo di applicazione
  2. Obiettivi
  3. Disposizioni tecniche
  4. Applicazione delle disposizioni tecniche
  5. Commercializzazione CE
  6. Disposizioni transitorie e finali

Nella regola tecnica, oltre alle definizioni e alla classificazione delle strutture, sono indicati i criteri per attività di nuova costruzione e di attività esistenti

Strutture di nuova costruzione

Vengono indicati i criteri di sicurezza relativi a:

  • ubicazione del campeggio, anche in relazione alla tipologia di vegetazione;
  • caratteristiche costruttive e resitenza al fuoco;
  • misure di evacuazione;
  • attività accessorie come locali adibili a depositi;
  • servizi tecnologici;
  • mezzi e impianti di estinzione incendi;
  • impianti di rivelazione e segnalazione e loro caratteristiche;
  • segnaletica di sicurezza;
  • organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, che prevede anche la formazione e l’addestramento del personale.

Attività esistenti

Per i campeggi, villaggi turistici e simili, la normativa antincendio oltre a prevedere  quanto stabilito per le strutture ricettive di nuova costruzione, specifica al Titolo II:  “Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture turistico ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.”

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Aggiornamento per l’addetto antincendio (rischio basso)