Fra gli obblighi del datore di lavoro indicati dal Testo Unico c’è l’adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione degli incendi e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, per preservare salute e sicurezza dei lavoratori e di chiunque frequenti i locali (art. 18 comma 1 lettera t) DLgs 81/08).
In particolare al datore di lavoro viene richiesto di:
- organizzare i rapporti con i servizi competenti per il primo soccorso, l’antincendio e la gestione delle emergenze.
- Designare i lavoratori che si occuperanno di antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze (art. 18 comma 1 lettera b) DLgs 81/08). Per farlo deve tenere conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti elencati nell’art. 46 DLgs 81/08.
- Informare tutti i lavoratori della presenza di rischi e pericoli e delle misure adottate ai fini della prevenzione.
- Programmare gli interventi e le azioni da compiere in caso di pericolo.
- Adottare le misure necessarie per consentire a ogni lavoratore di possa prendere i provvedimenti adeguati in caso di pericolo, in caso di impossibilità di contattare un superiore.
- Garantire la presenza di mezzi di estinzione adeguati alla classe di rischio incendio e al livello di rischio individuati nel luogo di lavoro.
- Non deve, salvo eccezioni motivate, chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato per la loro incolumità.
Nomina degli addetti antincendio
La nomina degli addetti antincendio avviene secondo quanto stabilito dall’art.6 DM 10/3/1998.
In base alla valutazione del rischio incendio sceglie uno o più addetti antincendio. Il datore di lavoro deve nominare in ogni caso gli addetti antincendio o primo soccorso:
- Nelle aziende fino a 5 dipendenti può svolgere questi compiti in prima persona
- Nelle aziende fino a 10 dipendenti è esonerato dalla redazione del piano di emergenza, ma non dalla nomina degli addetti
- Nelle aziende con più di 10 dipendenti deve nominare gli addetti e redigere il piano di emergenza.
Il numero di addetti non viene indicato dalla normativa, la quale parla di “numero adeguato”, sarà il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi, alla configurazione aziendale, ai turni di lavoro e al tipo di attività svolte a valutare qual è il numero corretto di addetti antincendio, necessario per garantire la sicurezza.
Formazione addetti antincendio
Come tutta la formazione per la sicurezza sul lavoro, anche il corso per addetto antincendio è onere del datore di lavoro, che deve pagarlo e deve consentire ai lavoratori designati di seguirlo in orario lavorativo.
La formazione degli addetti antincendio viene indicata dall’allegato IX del DM 10/03/1998 e diversificata in funzione del grado di rischio individuato, l’addetto di un’azienda a rischio incendio elevato dovrà ricevere una formazione più approfondita e di maggior durata, rispetto a quello di un’azienda a rischio basso. Nello specifico:
- Durata formazione addetto antincendio rischio basso: 4 ore (2 teoria + 2 pratica)
- Durata formazione addetto antincendio rischio medio: 8 ore (5 teoria + 3 pratica)
- Durata formazione addetto antincendio rischio elevato: 16 ore (12 teoria + 4 pratica)