Patente a Crediti per il Settore Edile: Requisiti e Come Funziona

 

Patente a Crediti nel Settore Edile: Tutto Ciò che Devi Sapere

Il 1° ottobre 2024 ha segnato l’entrata in vigore della patente a crediti per il settore edilizio, introdotta dalla legge 56/2024 e collegata al Decreto PNRR bis 19/2024. Questo strumento è stato concepito per migliorare la qualificazione e la sicurezza all’interno dei cantieri temporanei e mobili, sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi.

Come Funziona la Patente a Crediti nei Cantieri

La patente a crediti si basa su un sistema di valutazione che assegna un punteggio alle imprese edili e ai lavoratori autonomi in base a parametri di competenza, affidabilità e rispetto delle normative di sicurezza.

  • Punteggio iniziale: Ogni impresa o lavoratore autonomo riceve 30 crediti al rilascio della patente.
  • Soglia minima: Per continuare a operare nei cantieri è necessario mantenere almeno 15 crediti.
  • Punteggio massimo: Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 crediti, a seconda delle attività di formazione e investimenti in sicurezza.

Come Richiedere la Patente a Crediti per il Settore Edile

Per ottenere la patente a crediti, le imprese e i lavoratori autonomi devono presentare la richiesta attraverso il portale ufficiale dell’Ispettorato del Lavoro, disponibile a partire dal 1° ottobre 2024. La procedura può essere svolta autonomamente o delegata a un professionista qualificato, come un consulente del lavoro, un avvocato o un commercialista.

Le imprese con sede all’estero dovranno presentare un’autocertificazione che attesti il possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti in Italia, secondo la normativa del loro paese d’origine.

Requisiti per Ottenere la Patente a Crediti

Per poter richiedere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

  1. Essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
  2. Essere in regola con gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro.
  3. Possedere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.
  4. Disporre di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) obbligatorio per legge.
  5. Essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
  6. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nei casi previsti dalla normativa vigente.

Assegnazione dei Crediti

I crediti possono essere aumentati in diversi modi, tra cui l’anzianità dell’impresa e le attività formative in materia di sicurezza.

  • Crediti per anzianità: Le imprese possono ottenere fino a 30 crediti aggiuntivi in base alla data di iscrizione alla Camera di Commercio, con 1 credito ogni due anni senza penalità, fino a un massimo di 20 crediti.
  • Crediti aggiuntivi per sicurezza: Ulteriori 40 crediti possono essere accumulati attraverso investimenti e corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Attribuzione di crediti extra (art. 5)

Alla patente possono essere attribuiti crediti supplementari, fino a un massimo di 30 crediti, legati alla storicità dell’impresa, calcolata sulla base dell’iscrizione alla camera di commercio, come indicato nella tabella allegata al decreto.

I crediti possono essere concessi per iniziative, investimenti o attività formative riguardanti la sicurezza e salute sul lavoro, per un massimo complessivo di 30 crediti extra, nei seguenti casi:

  1. certificazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da enti di certificazione accreditati da ACCREDIA o da un altro ente equivalente riconosciuto nell’ambito IAF MLA;
  2. conformità del Modello Organizzativo per la Sicurezza sul Lavoro all’art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto nel repertorio nazionale di cui all’art. 51 dello stesso decreto e conforme alla norma UNI 11751-1 per il settore edile;
  3. investimenti formativi per i lavoratori, con particolare attenzione a quelli stranieri, oltre la formazione obbligatoria prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
  4. certificazione che attesta la partecipazione del Mastro Formatore Artigiano ad attività formative specifiche e pratiche per la sicurezza in cantiere rivolte ai dipendenti;
  5. adozione di tecnologie avanzate e dispositivi di sicurezza, compresi strumenti sanitari, in conformità a protocolli specifici;
  6. redazione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile utilizzare procedure semplificate;
  7. esecuzione di almeno due sopralluoghi in cantiere effettuati dal medico competente insieme al RLST o RLS.

In aggiunta, è possibile ottenere fino a 10 crediti supplementari nei seguenti casi:

  1. in base alla dimensione del personale dell’azienda;
  2. possesso del titolo di Mastro Formatore Artigiano previsto dall’Accordo di rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
  3. possesso della certificazione SOA di I o II livello;
  4. adozione di standard contrattuali e organizzativi specifici per la gestione della manodopera, comprese le modalità di appalto e lavoro flessibile, certificati secondo il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
  5. svolgimento di attività di consulenza e monitoraggio da parte degli organismi paritetici, con esito positivo, come previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  6. formazione linguistica per lavoratori stranieri;
  7. riconoscimento di un incentivo dalla Cassa edile/Edilcassa per aver denunciato nel sistema operai inquadrati al primo livello da oltre 18 mesi, pari a un terzo o meno del totale del personale;
  8. possesso di requisiti reputazionali valutati su base quantitativa e qualitativa, che dimostrino l’affidabilità e l’adesione a principi di legalità e sostenibilità, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  9. certificazione del regolamento interno delle cooperative ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

I crediti aggiuntivi vengono assegnati al momento della presentazione della richiesta, purché il richiedente soddisfi i requisiti necessari.

Qualora i requisiti vengano raggiunti dopo la presentazione della domanda, i crediti verranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente, previa trasmissione telematica della documentazione richiesta, come previsto dall’art. 1 del decreto.

In caso di perdita di requisiti periodici certificati, i crediti corrispondenti verranno decurtati.

I flussi informativi per l’attribuzione e la sottrazione dei crediti sono definiti da provvedimenti del Direttore dell’INL.

Tabella di incremento dei crediti aggiuntivi

REQUISITO

AUMENTO CREDITI

ARTICOLO 5, COMMA 2
CREDITI ASSEGNATI ALL’EMISSIONE DELLA PATENTE IN BASE ALL’ANZIANITÀ D’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

1 Iscrizione alla Camera di Commercio da 5 a 10 anni. Questi crediti non si sommano con quelli ottenuti per altri criteri di anzianità dell’azienda. 3
2 Iscrizione alla Camera di Commercio da 11 a 15 anni. Anche in questo caso, i crediti non sono cumulabili con altri relativi alla storicità aziendale. 5
3 Iscrizione alla Camera di Commercio da 16 a 20 anni. I crediti non sono cumulabili con altri requisiti di storicità aziendale. 8
4 Iscrizione alla Camera di Commercio per oltre 20 anni. Non è possibile sommare questi crediti con altri basati sulla storicità dell’impresa. 10

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A)
CREDITI SUPPLEMENTARI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN SICUREZZA SUL LAVORO

5 Certificazione del SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001, rilasciata da organismi accreditati da ACCREDIA o enti internazionali equivalenti. 5
6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008, validata da un organismo paritetico. 4
7 Formazione di almeno un terzo dei dipendenti in corsi aggiuntivi sulla sicurezza, in linea con i rischi individuati nella valutazione. Incremento di 2 punti se il 50% dei lavoratori stranieri è coinvolto. 6

8

8 Certificazione di formazione pratica in materia di sicurezza per il Mastro Formatore Artigiano. 3
9 Investimenti in tecnologie avanzate per la sicurezza sul lavoro, per importi tra 5.000 e 25.000 euro. 1
10 Acquisto di tecnologie avanzate e dispositivi di sicurezza in ambito lavorativo, basato su protocolli stipulati tra le principali parti sociali o attraverso accordi con organismi paritetici iscritti nel repertorio nazionale (art. 51, D.lgs. 81/2008). Investimenti compresi tra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
11 Acquisto di tecnologie avanzate e dispositivi di sicurezza per il lavoro, come da protocolli tra parti sociali rappresentative o accordi con organismi paritetici. Investimenti superiori a 50.000,01 euro. 6
12 Redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) come richiesto dall’art. 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008, anche con l’adozione di procedure semplificate (art. 29, commi 6 e 6-bis). 3
13 Almeno due sopralluoghi in cantiere da parte del medico competente, insieme all’RLS o RLST territoriale. 2
ART. 5, COMMA 4, LETT. B)
CREDITI AGGIUNTIVI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE EXTRA.
14 Imprese con fino a 15 dipendenti (escludendo lavoratori a tempo determinato sotto i sei mesi o in somministrazione temporanea). 1
15 Imprese con da 16 a 50 dipendenti (esclusi lavoratori temporanei come indicato sopra). 2
16 Imprese con oltre 50 dipendenti (con le esclusioni sopra menzionate). 4
17 Possesso della qualifica di Maestro Artigiano Formatore, secondo l’Accordo di rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. 2
18 Certificazione SOA di classe I. 1
19 Certificazione SOA di classe II. 2
20 Adozione di standard contrattuali e organizzativi certificati per il corretto utilizzo della manodopera, inclusi appalti e lavori flessibili (D.lgs. 276/2003). 2
21 Consulenza e monitoraggio da parte di organismi paritetici registrati (art. 51, D.lgs. 81/2008) con esito positivo. 2
22 Corsi di formazione linguistica per lavoratori stranieri. 2
23 Incentivi concessi dalla Cassa edile per operai in organico da più di 18 mesi con livello iniziale. 2
24 Requisiti reputazionali basati su indicatori oggettivi e accertamenti definitivi relativi a sostenibilità e affidabilità (D.lgs. 36/2023). 2
25 Certificazione del regolamento interno per cooperative (legge 142/2001). 2

Incremento automatico dei crediti (art. 6)

In assenza di provvedimenti di riduzione, il punteggio della patente si incrementa di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino ad un massimo di 20 crediti.

In caso di contestazione per violazioni dell’Allegato I-bis del TUSL, l’incremento è sospeso fino a decisione definitiva, salvo il conseguimento dell’asseverazione da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio (art. 51, TUSL).

Dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni, l’incremento non si applica per tre anni dalla definitività del provvedimento, in base all’art. 27, comma 7, del TUSL.

Penalizzazioni in Caso di Meno di 15 Crediti

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo non sarà più autorizzato a operare nei cantieri temporanei o mobili. Tuttavia, se i lavori già avviati sono completi per oltre il 30%, questi potranno essere terminati. Le penalità previste per la perdita dei crediti includono:

  • Sanzione amministrativa: una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
  • Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Quando è prevista la riduzione dei crediti

Le aziende possono subire una riduzione dei crediti della loro patente quando vengono sanzionate per violazioni delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con la decurtazione proporzionale alla gravità delle irregolarità commesse.

Ecco alcuni casi di violazioni che portano alla sottrazione dei crediti dalla patente:

Descrizione della violazione Crediti sottratti
1 Non predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 5
2 Mancanza del Piano di Emergenza ed Evacuazione 3
3 Assenza di formazione e addestramento dei lavoratori 2
4 Non istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o mancata nomina del Responsabile 3
5 Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) 3
6 Non fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la prevenzione delle cadute dall’alto 2
7 Assenza di protezioni contro il rischio di caduta nel vuoto 3
8 Non installazione delle strutture di supporto secondo quanto previsto dalla relazione tecnica 2
9 Operazioni nelle vicinanze di linee elettriche senza misure di sicurezza adeguate, esponendo i lavoratori ai rischi elettrici 2
10 Esposizione a cavi elettrici non isolati senza procedure di sicurezza appropriate 2
11 Assenza di protezione contro i contatti elettrici (impianto di terra, differenziale, magnetotermico) 2
12 Mancata supervisione sulla rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza o segnalazione 2
13 Omissione della notifica agli organi di controllo prima di iniziare lavori con rischio di esposizione all’amianto 1
14 Mancata valutazione dei rischi derivanti dal ritrovamento di ordigni bellici inesplosi, come previsto dall’articolo 28 3
15 Mancata valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Non identificazione delle aree controllate o sorvegliate secondo il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Mancata valutazione del rischio di annegamento 2
18 Mancata valutazione dei rischi associati a lavori in pozzi, scavi sotterranei e gallerie 2
19 Mancata valutazione dei rischi connessi all’uso di esplosivi 3
20 Mancata formazione dei lavoratori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento, come previsto dal DPR 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata in base all’articolo 3, comma 3, lettera a), del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
22 Condotta sanzionata in base all’articolo 3, comma 3, lettera b), del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata secondo l’articolo 3, comma 3-quater, del DL 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modifiche dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, oltre alle violazioni indicate nei numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di un lavoratore subordinato dell’azienda, derivante dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, che comporti un’inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
26 Infortunio che causi una disabilità permanente parziale, derivante dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro 8
27 Incidente occorso a un lavoratore dipendente dell’azienda, verificatosi a seguito della non conformità alle normative riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con conseguente inabilità permanente totale. 15
28 Incidente mortale di un lavoratore dipendente dell’azienda, avvenuto a seguito della violazione delle normative sulla sicurezza sul lavoro, come stabilito nel presente decreto. 20
29 Patologia professionale di un lavoratore dipendente, derivante da infrazioni alle norme di sicurezza sul lavoro di cui al presente decreto. 10

Conseguenze per Chi Opera Senza Patente

Operare senza patente o con meno di 15 crediti comporta severe sanzioni. Le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti sono soggetti a:

  • Una sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
  • Esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Perché la Patente a Crediti è Importante?

La patente a crediti rappresenta un passo fondamentale verso la qualificazione del settore edilizio, promuovendo un maggiore rispetto delle norme di sicurezza e una gestione più responsabile dei cantieri. Le imprese e i lavoratori autonomi sono incoraggiati a investire nella formazione e a monitorare costantemente il proprio punteggio per garantire la conformità con la nuova normativa.