I rischi nelle associazioni di volontariato

 

I rischi nelle associazioni di volontariato

La questione della sicurezza sul lavoro nelle associazioni di volontariato ha dato vita a non pochi dubbi nel corso degli anni, dubbi che sono stati chiariti dapprima con il DLgs 106/09 che ha apportato alcune modifiche al TU per ciò che riguarda l’assimilazione del volontario al lavoratore autonomo per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Questo significa che per i volontari vengono applicate le norme dell’art. 21 del DLgs 81/08

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.22

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Valutazione dei rischi nelle associazioni di volontariato

Per ciò che riguarda la valutazione dei rischi nelle associazioni di volontariato un chiarimento arriva dall’interpello 08/2014 inoltrato dalla Federazione Italiana Cronometristi la quale chiede se è obbligatorio redigere il Documento di Valutazione Rischi anche per quelle associazioni che non hanno dipendenti, ma si avvalgono delle prestazioni di volontari, che percepiscono solo un rimborso spese.

La commissione offre due importanti indicazioni normative, la prima è la definizione di lavoratore data dal Testo Unico all’articolo 2:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

E poi all’articolo 3 comma 12-bis:

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266(N) , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale […] si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto.

Detto ciò il parere della Commissione è che i volontari debbano ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori autonomi per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro. Inoltre, come disposto dal citato articolo 3, qualora la prestazione si svolga nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto informazioni sui rischi specifici nei luoghi in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il datore di lavoro è anche tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

Il datore di lavoro può adottare misure preventive solo se ha effettuato un’adeguata valutazione dei rischi, ciò implica che anche le associazioni che impiegano solo volontari siano tenute a redigere un adeguato DVR e a predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla legge per garantire la sicurezza dei volontari.

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